Modulo richiesta riprese cine foto nelle isole minori

Per girare un film, un cortometraggio, un videoclip, una fiction, uno spot, un documentario, un servizio fotografico ecc. nel territorio tutelato o negli edifici di proprietà del Parco Nazionale Arcipelago Toscano delle isole minori a regime di contingentamento: Pianosa, Giannutri, Montecristo e Gorgona si deve chiedere l’autorizzazione. Il servizio, nei casi di seguito indicati è a pagamento.

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente documento disciplina le attività di ripresa fotografica, video e video cinematografica effettuate nel territorio terrestre e marino tutelato o negli edifici del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano istituito e zonato con DPR 22_7_1996 e dal relativo Piano del Parco limitatamente alle isole minori a regime di contingentamento: Pianosa, Giannutri, Montecristo e Gorgona
2. Ferma restando la necessita di autorizzare l’accesso e il transito nelle aree a tutela integrale e/o soggette a contingentamento, sono escluse dall’applicazione del presente disciplinare, nel senso che sono gratuite e libere:
-riprese effettuate ai soli fini privati, nell’esercizio diritto di informazione e cronaca ovvero nell’ambito della ricerca scientifica autorizzata, le riprese finalizzate a promuovere le attività svolte all’interno del territorio del Parco ed in particolare a promuovere i prodotti e i servizi tipici del Parco, stabilite di concerto con l’Ente Parco
– riprese commissionate o patrocinate dal Parco
– riprese effettuate da Enti pubblici previa comunicazione al Parco;
Sono soggette ad autorizzazione a titolo gratuito:
– riprese effettuate da ONLUS o, più in generale, da soggetti che agiscano senza scopo di lucro (campagne pubblicità – progresso, esercitazioni/saggi di scuole di fotografia o cinema, riprese semiamatoriali come, per esempio, quelle effettuate per partecipare a concorsi, premi o festival di carattere culturale)
– riprese effettuate per la realizzazione di produzioni cine-televisive di medi e lungometraggi (film, sceneggiati, serie ad episodi, documentari), sia di intrattenimento che culturali finalizzate alla
promozione del territorio del Parco e di interesse istituzionale.
3. Sono altresì escluse dall’applicazione del presente regolamento le attività pubblicitarie inerenti a prodotti e servizi per i quali è concesso l’uso della denominazione e dell’emblema del Parco. In tal caso le riprese sono disciplinate dalla relativa convenzione.

Art. 2 – Autorizzazione

1. Chi intende effettuare riprese a fini pubblicitari e commerciali deve presentare istanza di autorizzazione all’Ente Parco, sulla base di apposito modello, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle
riprese.
2. L’autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dal Direttore del Parco, sulla base della verifica delle compatibilità con le finalità di conservazione e promozione dell’ente e fatte salve tutte le altre
autorizzazioni necessarie da parte di organi competenti e privati.
3. Nelle aree vincolate da tutela ambientale le attività richieste saranno svolte con la supervisione del Carabinieri Forestali  In ogni caso l’Ente Parco si intende esonerato da ogni responsabilità per danni a persone, cose, beni e animali derivanti dalla effettuazione delle riprese autorizzate;
4. L’istruttoria del rilascio di autorizzazione è curata dall’Ufficio Comunicazione di concerto con l’Ufficio tecnico e l’ufficio Conservazione del Parco che valutano la compatibilità ambientale e
logistica e la coerenza di contenuto e promozione delle riprese rispetto alle finalità del Parco.
5. Il rilascio di autorizzazione, nei casi di cui all’art.2, è subordinato al pagamento di una somma a favore del Parco. L’ammontare del diritto di cui sopra segue le seguenti modalità:
a) riprese fotografiche e video terrestri e subacquee con finalità  non comprese nei casi di cui all’art 1, eseguite dal singolo professionista, con qualsiasi mezzo autorizzato: euro 300,00 al giorno
dall’alba al tramonto
b) riprese video cinematografiche con finalità non comprese nei casi di cui all’art 1, eseguite da produzione cinematografica e relativa troupe: euro 1000,00 al giorno (dall’alba al tramonto).
In entrambi i casi eventuale richiesta di riprese notturne dovrà essere adeguatamente motivata.
Il Parco si riserva i diritto di non autorizzare o di interdire alcune zone motivando il provvedimento di diniego.
6. E’ possibile applicare una riduzione del diritto di ripresa fino al 20% qualora sul materiale fotovideo-cinematografico venga chiaramente ed integralmente riportata la dicitura “Ripresa o foto
effettuata nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano”.
7. In caso di inosservanza del termine di 20 giorni per la richiesta di autorizzazione alle riprese di cui al primo comma, il diritto spettante all’Ente Parco è aumentato del 10%.

Art. 3 – Consegna della copia dei materiali

1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del presente regolamento è tenuto a consegnare al Parco entro 30 giorni dalla realizzazione copia delle fotografie, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato a titolo di documentazione di archivio. L’eventuale uso sarà concordato nel rispetto delle norme sul diritto d’autore.

Art. 4 – Pagamento

1. Il diritto di cui al comma 5 art.2, deve essere pagato in unica soluzione mediante versamento alla tesoreria del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano  con PAGO PA  prima e quale presupposto del rilascio dell’autorizzazione.
2. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni previste nel successivo articolo.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di riprese non autorizzate si applicherà la sanzione amministrativa prevista al punto 1 della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative del Pnat, per un importo minimo di € 516,46 fino ad un massimo di € 1.032,91 per ogni inottemperanza, oltre al risarcimento dei danni eventualmente procurati.

PER FARE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SI CHIEDE DI COMPILARE IL MODULO ALLEGATO, INA BASE ALLA CASISTICA SOPRA DESCRITTA E INVIARE  via mail  parco@ islepark.it o via pec pnarcipelago@postacert.toscana.it

In caso di necessità di utilizzo di drone per fare riprese è necessario compilare anche il modulo relativo alla autorizzazione del sorvolo con il drone in area di competenza del Parco. L’Ente si riserva di non autorizzare l’uso del drone in aree particolarmente sensibili dal momento che sull’area del Parco Nazionale Arcipelago Toscano vigono i seguenti regimi di tutela:

    • Vincolo paesaggistico:
    • Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano istituito con D.P.R. 22.07.1996:
    • Rete Natura 2000, principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità, con:
    • Zona Speciale di Conservazione (ZSC) istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;
    • Zona di Protezione Speciale (ZPS) istituita ai sensi della Direttiva 79/4093/CEE “Uccelli”, finalizzata alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.
    • Riserva della Biosfera, dal 14 luglio 2003, perché inserita dall’Unesco nell’elenco delle aree MAB quale, appunto, RISERVA MAB (Man and biosphere), per l’alto valore naturalistico e paesaggistico riconosciuto in campo internazionale alle isole dell’arcipelago ed alle sue acque che, inoltre, rappresentano un’area di sosta nelle rotte migratorie degli uccelli selvatici tra il nord Europa e l’Africa.

Per quanto di competenza di questo Ente si ricorda che ai sensi dell’art. 11 comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n.394 – Legge quadro sulle aree protette “Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:

  1. h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.”.

Nel merito si comunica che, ad oggi, l’amministrazione dell’Ente Parco rilascia l’autorizzazione temporanea al sorvolo del territorio dell’area protetta solamente se esiste un necessario e motivato interesse, pubblico e/o privato, alla realizzazione dell’iniziativa di volo e, pertanto, sta nell’interesse del richiedente fornire tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Per quanto sopra esposto, si comunica che l’attività di sorvolo da effettuare nella zona a parco con finalità di riprese fotografiche amatoriali non è autorizzabile.

 

Allegati (4)

Ultimo aggiornamento

4 Settembre 2025, 16:07