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Decreto Istitutivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996 - Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 Dicembre 1996

Il Presidente della Repubblica

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante l'istituzione del Ministro dell'Ambiente;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;

VISTO in particolare l'Art. 35, comma 3 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, con il quale è stabilito che ai Parchi nazionali previsti dalla lettera o), comma 1 dell'Art. 18 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'Art. 10 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della Legge stessa, in quanto compatibili;

VISTI altresì gli Artt. 8 e 9 della citata Legge 394/91, relativi all'istituzione ed alla gestione degli Enti Parco;

VISTA la delibera Cipe in data 5 agosto 1988;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente in data 21 luglio 1989 (G.U. 31 luglio 1989 n. 177) di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, come modificato dal decreto del Ministro dell'Ambiente in data 29 agosto 1990 (G.U. 30 agosto 1990 n. 202);

VISTA la nota n. SON/ST/95/18.825 del 27 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente con la quale è stato richiesto alla Regione Toscana il parere di cui all'Art. 8 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, pervenute alla Regione Toscana in data 4 gennaio 1996 prot. n. 2/80/8.6.2;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 57 del 14 febbraio 1996. "Costituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano. Adempimenti regionali, in cui la Regione Toscana esprime:

- parere positivo per l'istituzione del Parco, a terra e a mare, secondo i perimetri della proposta, nelle isole di Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa;

- parere positivo per l'istituzione del Parco a terra e a mare, nell'isola di Capraia, previa correzione dei perimetri di cui al D.M. dell'89 e del '90 secondo la cartografia allegata alla deliberazione medesima;

- parere negativo per l'istituzione del parco, a terra nelle isole del Giglio e dell'Elba, in quanto i perimetri proposti definiscono un'area protetta in contrasto con l'indirizzo desumibile dai documenti delle Province di Grosseto e Livorno;

- parere negativo per l'istituzione del Parco a terra e a mare, nelle isole dell'Argentarola e nelle Formiche di Grosseto, secondo quando risulta nella relazione della Consulta e della Segreteria Tecnica allegate alla proposta ministeriale;

- parere negativo all'ipotesi di espansione del Parco a mare formulata nella relazione della Consulta allegata alla proposta ministeriale;

- parere positivo per le salvaguardie allegato A) della proposta ministeriale, a terra e a mare, nelle isole di Capraia, Giannutri, Gorgona, Montecristo e Pianosa, previa correzione della proposta riguardante:

- l'entrata in vigore immediata delle agevolazioni per la pesca e la navigazione a Capraia;

- l'entrata in vigore della salvaguardia a mare conseguente ad una chiara riconoscibilità dei perimetri della zonazione tanto da terra che a mare;

- chiarimenti e precisazioni nel raccordo tra la disciplina provvisoria, già contenuta nel D.D.M.M. dell'89 e del '90, le salvaguardie proposte ed il loro riferimento territoriale;

VISTI i documenti approvati dalla Giunta Provinciale di Grosseto, in data 22 gennaio 1996, e dal Consiglio Provinciale di Livorno, in data 19 gennaio 1996;

VISTA la nota dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica prot. n. 2206/T-A1 del 10 aprile 1996;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di modifica della perimetrazione a mare relativamente all'isola di Capraia, per la zona compresa tra P. del Porto e P. della Fica, nonché la richiesta di modifica della perimetrazione a terra relativa alla stessa isola, limitatamente all'area prossima al centro abitato, con esclusione delle aree comprendenti e circostanti lo Stagnone, e delle aree indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota del 10 aprile 1996, prot. n. 2206/T-A1, quali aree di importanza naturalistica;

RITENUTO necessario definire, per quanto riguarda in particolare l'isola d'Elba, il perimetro del Parco Nazionale in modo da garantire nella misura massima possibile la continuità degli ecosistemi naturali presenti nell'isola al fine di evitare la frammentazione degli stessi quale condizione indispensabile per garantire il raggiungimento delle finalità di conservazione della natura previste dalla Legge Quadro sulle Aree protette;

TENUTO conto che l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale di Livorno in data 19 gennaio 1996 non definisce una proposta di perimetrazione del Parco Nazionale, indicando unicamente alcuni criteri di carattere generale riportati nel paragrafo -Criteri per la Perimetrazione, la zonazione e la gestione del Parco[TM], nel quale al punto 2) comma 4o, si evidenzia che:

E' possibile definire il nucleo centrale del Parco nella zona B)-C)-D) della D.C.R. 296 (31,4% del territorio dell'Elba) ed ampliare il Parco medesimo fino al 50% dell'isola includendo aree già vincolate dai singoli Piani Regolatori Generali Comunali secondo perimetri definiti in intesa con i comuni medesimi[TM];

ritenuto che il raggiungimento dell'intesa con i Comuni per la definizione della delimitazione definitiva del Parco non corrisponda alla procedura definita dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e che pertanto la richiesta non possa essere accolta;

RITENUTO di poter accettare il principio espresso dall'Ordine del Giorno sopra citato, limitando l'estensione territoriale dell'area del Parco ad una superficie prossima al 50% di quella complessiva di quella dell'isola d'Elba;

RITENUTO in particolare di poter escludere dal territorio del Parco le aree circostanti i maggiori centri abitati ad eccezione di quelli di Marciana e Poggio, in relazione alla loro posizione geografica prossima al Monte Capanne, indicato all'Unione Europea quale sito naturalistico di importanza comunitaria;

RITENUTO in particolare di poter escludere per quanto possibile le zone indicate come aree agricole dal Piano Territoriale di Coordinamento elaborato dall'Ufficio P.T.C. di Livorno nel gennaio 1996, ad eccezione dei territori circostanti il Monte Arco in quanto inseriti tra zone identificate come aree di elevata valenza ambientale;

ritenuto opportuno assumere quale riferimento prioritario per la perimetrazione del parco le aree indicate come zone B)-C)-D) dalla Delibera del Consiglio Regionale 296/88 della Regione Toscana;

RITENUTO necessario collegare le predette aree in cui un complesso territoriale per quanto possibile unitario;

TENUTO CONTO che la richiesta di esclusione dal territorio del Parco delle aree già oggetto di insediamenti urbani compromette per l'isola d'Elba l'interconnessione delle rimanenti aree individuate dalle proposte inviate alla Regione Toscana dal Ministro dell'Ambiente in data 27 dicembre 1995;

RITENUTO pertanto necessario garantire la predetta interconnessione per le aree che rimarrebbero isolate a seguito della soluzione di continuità dovuta all'esclusione dal Parco delle aree urbanizzate;

CONSIDERATO che per garantire la predetta continuità è necessario inserire nel perimetro del Parco per l'isola d'Elba l'area costiera ricadente nel Comune di Capoliveri, dalla spiaggia di Mola alla Punta di Forte Focardo con funzione di collegamento tra le due aree di Cala di Mola e di Monte Calamita già inserite nella citata proposta ministeriale;

RITENUTO di poter accogliere solo parzialmente le indicazioni di riduzione della perimetrazione proposta per l'isola del Giglio contenute nel documento della Giunta Provinciale di Grosseto del 23 gennaio 1996, prot. n. 6653, includendo nel parco unicamente le aree di maggior valenza naturalistica, peraltro indicate quali aree D) dalle direttive provinciali di tutela in attuazione della D.C.R. 296/88;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di esclusione dall'area del Parco delle zone a terra e a mare relative all'isola dell'Argentarola e alle Formiche di Grosseto;

RITENUTO altres&iagabre di poter accogliere la richiesta di non estendere il Parco a mare secondo quanto espresso dalla Consulta Tecnica nella relazione allegata alla proposta ministeriale;

RITENUTO di non poter accogliere la proposta di modifica delle misure di salvaguardia a mare per le isole di Capraia, Giannutri e Gorgona anche in considerazione del fatto che la proposta ministeriale ha già modificato le misure di salvaguardia a mare stabilite dai Decreti Ministeriali 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990;

RITENUTO che la chiara riconoscibilità dei perimetri per la zonazione a mare richiesta dalla Regione ai fini della conoscenza da parte degli interessati delle predette misure di salvaguardia sia raggiunta attraverso la pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, in cui viene definita la poligonale di delimitazione a mare come previsto all'Art. 1 del D.M. 21 luglio 1989;

RITENUTO di non poter tenere conto della richiesta della Regione Toscana di procedere alla istituzione del parco secondo le procedure indicate della Regione stessa in quanto difformi da quelli stabilite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, secondo la quale l'istituzione dell'Ente Parco avviene con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1996;

sulla proposta de Ministro dell'Ambiente

DECRETA

Articolo 1

1. E' istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

2. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente.

3. All'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano si applicano le disposizioni di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70.

4. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è inserito nella tabella IV allegata alla predetta Legge.

5. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale 1:25.000 depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Toscana e le sedi dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, ed allegata al presente Decreto, del quale costituisce parte integrante.

6. Nel territorio del Parco, fino all'approvazione del Piano del Parco, in cui all'Art. 12 della Legge n. 394/91, si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quella attività legate alla funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo, le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente Decreto, del quale costituiscono parte integrante.

7. Con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Tesoro entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente Parco.

8. Sono fatte salve le competenze del Corpo Forestale dello Stato, di cui al comma 3 dell'Art. 31 della citata Legge n. 394/91.

Articolo 2

1. Sono organi dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano:

a) Il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'Art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della Legge n. 394/1991.

3. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano individua le sedi dell'Ente stesso, entro 60 giorni dal suo insediamento del territorio dei Comuni ricompresi nel perimetro del Parco.

4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione delle Regioni, dalle Province interessate, dagli Enti Locali nonché da altri Enti pubblici, secondo le procedure previste dalle attuali disposizioni di legge.

Articolo 3

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) I contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle Regioni e degli Enti pubblici;

c) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'Art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provente acquisito all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente.

Articolo 4

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dato a Roma addi 22 luglio 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro dell'ambiente. Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1996
Registro n. I ambiente, foglio n. 256

Misure di salvaguardia del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano

Articolo 1

(Ambito territoriale)

Nell'ambito delle aree del Parco relative alle zone terrestri e marine delle isole di Capraia, Giannutri, Montecristo e Gorgona sono individuate le aree di rilevante valore naturalistico con limitato o inesistente grado di antropizzazione, nelle quali si applicano, oltre ai divieti generali di cui al successivo art. 3 anche i divieti di cui al successivo art. 4.

Le predette aree sono individuate dalla cartografia allegata come zone di tipo 1.

Per le aree a mare le zone di tipo 1 sono definite per ciascuna isola dalle poligonali aventi le coordinate di seguito riportate:

Isola di Capraia: ...

Isola di Montecristo: ...

Isola di Gorgona: ...

Isola di Giannutri: ...

Nel perimetro del Parco sono altresì ricompresi scogli e isolotti minori secondo l'elenco che segue:

- Isola d'Elba: Formiche della Zanca, Ogliera, Scoglio della Triglia, Isola Corbella, Isole Gemini, Isolotti d'Ortano, Isola dei Topi, Scoglietto di Portoferraio;

- Isola del Giglio: Le Scole, Scoglio del Corvo, Isole della Cappa;

- Isola di Pianosa: La Scarpa, La Scola.

- Isola di Capraia: La Praiola, Le Formiche, Lo Scoglione, Scoglio del Gatto, Scoglio della Manza.

- Lo Scoglio d'Africa.

- Palmaiola.

- Cerboli.

Articolo 2

(Tutela e promozione)

Nell'ambito del Parco sono assicurate :

a) La conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonchè di attività ricreative compatibili;

d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.

Articolo 3

(Divieti generali)

Nell'ambito del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano sono vietate le seguenti attività, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attività legate alla funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'Art. 6, comma 1 lettera b) della Legge 23 agosto 1993 n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco;

e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;

f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;

g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purchè realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

m) l'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini individuate e segnalate a cura dell'Ente Parco;

n) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata, salvo quanto disposto dall'Ente Parco per i soli residenti nonchè per i proprietari delle abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri, muniti di autorizzazione dell'Ente Parco; è comunque fatto divieto di esercitare la pesca subacquea e la pesca a strascico, e peraltro consentita ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Capraia isola, la pesca professionale esercitata con le nasse, con il palamito con un numero di ami non superiore ai 250, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione dell'Ente è consentita la pesca con tre reti al tramaglio di 350 metri cadauna, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai soli cittadini residenti o proprietari di abitazioni nel Comune di Capraia isola è consentita altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito con un numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

Articolo 4

(Divieti in zona 1)

In zona 1 l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità. Pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinano in qualsiasi modo l'alterazione e vigono i seguenti ulteriori divieti, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare e quelle attività legate alla funzionalità del servizio fari e del segnalamento marittimo:

a) l'accesso dei visitatori nelle aree terrestri e marine, salvo quanto disposto dall'Ente Parco;

b) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;

c) l'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni autorizzate dall'Ente Parco per finalità di ricerca scientifica e per attività cine fotografiche;

d) l'alterazione, diretta o indiretta, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonchè l'immissione di rifiuti e di sostanze tossiche e inquinanti;

e) la navigazione, l'accesso, la sosta e l'ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo salvo quanto disposto dall'Ente Parco e per i soli residenti e per i proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri muniti di autorizzazioni dell'Ente Parco e per motivi di servizio;

f) la balneazione nell'isola di Montecristo.

Articolo 5

(Regime autorizzativo generale)

Su tutto il territorio del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, non ricadente in zona 1, salvo quanto disposto dai precedenti Artt. 3 e 4:

a) sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;

b) sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco:

- i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente Decreto;

- le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente Decreto;

- i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee c[TM], d[TM], f[TM], o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente Decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Sono altresì sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:

a) opere di mobilit[TM], e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune e aviosuperfici;

b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;

c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con l'esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con l'esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni e adduzioni idriche;

d) opere di trasformazione e bonifica agraria;

e) piani economico-forestali, nonchè l'apertura di nuove piste forestali;

f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;

g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;

h) impianti per allevamenti intensivi e impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;

i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;

l) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee e[TM], di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro conservativo e di risanamento igienico edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'Art. 31 della legge n. 457 del 1978 e degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.

Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di questione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto dal successivo articolo 6, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'Ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 6

(Modalità di richiesta di autorizzazioni)

L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente di gestione, per quanto disposto al precedente articolo 5 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredate da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni da parte degli Enti istituzionalmente competenti per il territorio o per materia secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà; essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 30 giorni per necessitàe; di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.

Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b) debbono essere trasmesse all'Ente Parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori 60 giorni per necessità; istruttorie. Decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende rilasciata.

Articolo 7

(Sorveglianza)

La sorveglianza sul territorio è affidata al Corpo Forestale dello Stato nelle forme e nei modi di cui all'articolo 21 della legge 394/91, alle Capitanerie di Porto, all'Arma dei Carabinieri, alle altre Forze di Polizia i cui appartenenti rivestono la qualifica di agente e di ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Articolo 8

(Norme transitorie)

Nelle aree marine le misure di salvaguardia contenute nel presente Decreto entrano in vigore dopo 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fino all'entrata in vigore delle predette misure, sono fatte salve le misure di sorveglianza e le zonazioni relative alle aree marine di cui ai decreti del Ministero dell'Ambiente in data 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990.

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